Vai al contenuto

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 16/11/2021 n. 7618.

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. III 16112021 n 7618

il Consiglio di Stato ha osservato come sia non solo possibile, ma anche da preferire, una lettura del comma 542 cit. che sia conservativa della figura professionale, secondo un’esegesi che ha peraltro il pregio porsi in assoluta continuità con il collocamento avvenuto in via pretoria (Cons. Stato, Sez. III, n. 3325/2013), e successivamente avallato dal Ministero della Salute, dei massofisioterapisti nella categoria degli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, 2° comma, L. 1 febbraio 2006, n. 43 6.

In secondo luogo, si è osservato che qualora avesse voluto conservare la figura del massofisioterapista solo “ad esaurimento” e sopprimerne i corsi di formazione, il Legislatore avrebbe dovuto abrogare espressamente tutte le norme, tutt’ora in vigore, che ne disciplinano la figura 7, e introdurre una disciplina transitoria per regolare la posizione di coloro che al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 stavano frequentando corsi avviati prima, e non ancora conclusi.

Il terzo argomento a favore dell’esegesi conservativa è infine collegato alla “tempistica sottesa all’istituzione dell’elenco speciale ad esaurimento, di cui all’art. 1 co. 537 e 538 della L. 145/2018”, la quale sarebbe “coerente con l’intento di salvaguardare le aspettative di quegli operatori che, facendo affidamento proprio sull’art. 1 della legge 403/1971, avevano confidato nella qualificazione della loro attività in termini di ‘professione sanitaria’” 8.

Nel dettaglio, secondo il Consiglio di Stato la normativa sopra richiamata tutelerebbe l’affidamento non solo di coloro che avrebbero titolo all’iscrizione nell’elenco, e cioè di quei massofisioterapisti che vantino un titolo conseguito non oltre il 31/12/2015 in virtù di un corso iniziato nell’anno formativo 2012/2013, i quali avrebbero iniziato gli studi con la consapevolezza di ottenere un titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria; ma anche di coloro che, essendo oggettivamente impossibilitati ad ottenere l’iscrizione, abbiano iniziato il percorso formativo sapendo che avrebbero conseguito un titolo che li avrebbe abilitati all’esercizio di un’attività inquadrabile nella categoria degli operatori di interesse sanitario.

L’interpretazione conservativa sarebbe dunque da preferire, in nome del principio di conservazione dell’ordinamento giuridico, e anche in considerazione dell’oggettiva situazione di “caos regolativo determinato in modo particolare dall’ultimo intervento abrogativo”, ma che in generale è connaturata alla figura del massofisioterapista, la quale legittimerebbe “una regola di riserva che, in presenza di effetti abrogativi dalla portata incerta, impone di privilegiare l’esegesi meno estesa e dirompente” 9.

Di particolare rilievo è il passaggio conclusivo dell’iter interpretativo, secondo cui “La soluzione maggiormente conservativa qui accolta presenta l’ulteriore vantaggio di salvaguardare, come già esposto, l’affidamento soggettivo maturato dagli utenti dei corsi in via di svolgimento, non adeguatamente tutelato dall’attuale disciplina transitoria; e di lasciare intatta la possibilità di futuri interventi correttivi da parte del legislatore, ove da questi ritenuti necessari per riaffermare un indirizzo conformativo sino ad oggi non impresso con la dovuta chiarezza” 10.

Sono infatti attualmente allo scrutinio della medesima Sezione del Consiglio di Stato (la Terza) i ricorsi proposti avverso le sentenze di rigetto emesse dal TAR Lazio sopra richiamate 11, con i quali i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi di formazione dopo l’anno 2012 lamentano l’illegittimità dell’art. 5 del DM 09/08/2018 che, senza prevedere alcun regime transitorio, ne sancisce l’esclusione dall’elenco speciale istituito presso gli Ordini TSRM – PSTRP, stante la loro oggettiva

6. Legge 1° febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”. L’art. 1, 2° comma dispone: “Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie di cui al comma 1”.
7. La Legge n. 570/1961 istitutiva della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti non vedenti, che di fatto ha istituito per la prima volta la figura del massofisioterapista e che ha determinato la trasformazione delle scuole per massaggiatori istituite ex art. 140 TULS in scuole per massofisioterapisti, all’interno della quale sono poi confluiti i corsi per massaggiatori non vedenti (art. 30 R.D. n. 1449/1941); il D.P.R. n. 1406/1968 relativo all’Ordinamento didattico statale dei corsi per massofisioterapista; la L. n. 686/1961, sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi; le disposizioni residue della L. n. 403/1971; gli artt. 68 - 71 del D.Lgs. n. 267/1994 che disciplinano, tra le scuole di carattere atipico, la “Scuola professionale di massoterapia” presso l’Istituto professionale per ciechi di Firenze; il DM 17/2/1997 n. 105 che ha stabilito orari e programmi dei predetti corsi professionali per massofisioterapisti; il DM 10/07/1998 che ha prorogato i corsi di formazione per massofisioterapisti non vedenti e il D.Lgs. n. 189/2009 che ha incluso la L. n. 570/1961 nell’elenco delle norme anteriori al 1° gennaio 1970 “delle quali è indispensabile la permanenza in vigore”.
8. Sent. Consiglio di Stato, Sez. III, 16/11/2021 n. 7618, par. 3.
9. Ibidem, par. 4.2.
10. Ibidem, par. 4.3.
11. Alla nota 1.
Pagine: 1 2 3