Vai al contenuto

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 16/11/2021 n. 7618.

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. III 16112021 n 7618

impossibilità di maturare il requisito, richiesto dalla stessa norma, dell’esercizio dell’attività per 36 mesi, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 (31/12/2018): riconoscendo dignità giuridica all’affidamento ingenerato dalla normativa previgente (anche) in questi soggetti, la decisione in commento lascerebbe presagire la probabile riforma delle sentenze gravate. Il che sembrerebbe trovare avallo proprio nella possibilità riconosciuta agli istituti di formazione di seguitare ad organizzare i corsi, all’esito dei quali dovrebbero necessariamente potersi acquisire titoli abilitanti all’esercizio dell’attività.

Se, dunque, è lecito aspettarsi un qualche (ri)collocamento dei massofisioterapisti “no 36” nel mondo del lavoro, non è semplice immaginarne il quomodo: si potrebbe ipotizzare un annullamento in parte qua della dell’art. 5 del DM 09/08/2019 con la previsione di un idoneo regime transitorio (come ad esempio un meccanismo di iscrizione all’elenco con riserva); oppure, all’estremo, un’eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe avere effetto caducatorio tout court, con integrale abolizione dell’elenco e conseguente ricomposizione della frattura creatasi tra i diplomati pre e post 2016.

La vicenda potrebbe tuttavia trovare l’agognata conclusione anche altrove: il Collegio rivolge infatti un invito al legislatore a adottare futuri interventi correttivi “ove da questi ritenuti necessari per riaffermare un indirizzo conformativo sino ad oggi non impresso con la dovuta chiarezza 12 .

Il riferimento è, verosimilmente, all’excursus normativo che ha condotto all’istituzione degli elenchi speciali presso gli Ordini Professionali di riferimento, la cui ratio non era certo quella precludere ai massofisioterapisti non aventi il requisito dei 36 mesi l’esercizio della propria attività. Al contrario, con l’istituzione degli elenchi speciali si intendeva salvaguardare quei soggetti esercenti attività in ambito sanitario che, non potendo vantare un titolo universitario in quanto abilitati da corsi regionali pre-riforma 13 , con l’entrata in vigore delle norme attuative della Legge c.d. “Lorenzin” sarebbero stati improvvisamente dichiarati “abusivi” 14.

L’intervento normativo lumeggiato dalla pronuncia in commento è di certo auspicabile, poiché contribuirebbe a realizzare quello scopo di “organica razionalizzazione normativa” che, giunti a questo livello di stratificazione normativa e pretoria, “esigerebbe interventi puntuali di ricognizione dell’assetto esistente e di raccordo, cucitura ed espunzione delle disposizioni secondo criteri di coerenza contenutistica e di composizione sistematica” 15.

E, soprattutto, potrebbe infine porre termine al travaglio di coloro che, rei d’essersi iscritti ad un corso di formazione abilitante dopo l’anno 2012, hanno subito in via retroattiva l’improvviso annichilimento del loro diritto di poter svolgere la propria attività professionale e, in alcuni casi, la perdita ex abrupto della propria occupazione.

 

Avv. Valentina Orsini Federici Bruno

12. Sent. Consiglio di Stato, Sez. III, 16/11/2021 n. 7618, par. 4.3.
13. Il riferimento è alla riforma delle professioni sanitarie avviata con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che all’art. 6, comma 3 ha previsto l’istituzione di corsi universitari in sostituzione dei corsi di formazione regionale per le professioni sanitarie da individuare in sede ministeriale. La figura del massaggiatore massofisioterapista di formazione regionale non è stata né soppressa, né riordinata: da qui la sua incerta qualificazione come “professione sanitaria non riordinata” o come “operatore di interesse sanitario”.
14. La legge n. 3/2018 (c.d. “Lorenzin”) ha disposto il riordino delle professioni sanitarie e dei relativi albi, nonché l’aggiunta di nuovi Ordini Professionali: dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM - PSTRP). Con successivo Decreto del Ministro della Salute del 13.3.2018, sono stati istituiti gli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM - PSTRP), con ciò completando il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie oggetto di riordino. Il DM prevede che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della Laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base all'art. 4 della L. n. 42/1999 (cfr. art. 2, comma 1, DM). Sulla base di tale complesso normativo, numerosi soggetti - che per anni avevano svolto una determinata attività lavorativa in ambito sanitario – sarebbero stati improvvisamente dichiarati “abusivi” in virtù della norma subentrata nel 2018 (tra questi, anche i Massofisioterapisti), perché non in possesso di titoli Universitari, ma che esercitavano le relative professioni sulla scorta di titoli legittimamente rilasciati da altri Enti. Così, proprio per porre rimedio a tale ingiustizia, i commi 537 e 538 della L. n. 145/2018 hanno modificato la L. n. 42/1999 (aggiungendo il comma 4-bis all'art. 4) demandando a un Decreto Ministeriale l'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, e prevedendo la possibilità di iscrizione anche per coloro che, non essendo in possesso di titolo universitario, abbiano comunque svolto le attività professionali in forza di un titolo legittimante per 36 mesi negli ultimi dieci anni. Sul commento dell’allora Ministro della Salute, On. Giulia Grillo, a proposito dell’intervento correttivo, vedasi il link: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=3868.
15. Sent. Consiglio di Stato, Sez. III, 16/11/2021 n. 7618, par. 4.
Pagine: 1 2 3